Regolamento e tariffario

Per le spese del procedimento, a valere in conto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari a 200,00 (oltre IVA) se si tratta di persona fisica che riveste la qualifica di consumatore e di euro 300,00 (oltre IVA) in tutti gli altri casi (imprenditori, professionisti, società, ecc.). Tale importo (non ripetibile) deve essere versato, dal debitore istante, al momento del deposito della domanda.

A seguito del pagamento dell’acconto l’Organismo effettuerà una valutazione sulla possibilità o meno del debitore di accedere alla procedura. Qualora il soggetto non possa accedere all’importo versato sarà trattenuto come compenso per l’attività svolta. Nel caso di esito positivo il corrispettivo versato varrà come acconto sul conto complessivo.

L’Organismo può richiedere acconti sul compenso finale o sulle spese presunte da sostenere, provvisoriamente determinato sulla base delle attività e passività comunicate dal debitore. Il preventivo, provvisoriamente determinato dal Referente, sarà reso noto al debitore per la sua accettazione e approvazione, secondo quanto previsto dal tariffario dei compensi dell’Associazione OCC Commercialisti Associati ai sensi dell’art. 16 del D.M. 202/2014. All’Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10% e il 15% sull’importo del compenso determinato a norma delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’acconto delle spese e dei compensi è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella sezione seconda della Legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario come segue:

  • All’accettazione del preventivo dovrà essere corrisposto un secondo acconto sul compenso e sulle spese nella misura del 10% del compenso stesso e comunque non inferiore a 200,00 euro (oltre IVA) se si tratta di persona fisica che riveste la qualifica di consumatore e di euro 300,00 (oltre IVA) in tutti gli altri casi (imprenditori, professionisti, società, ecc): la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda del debitore all’atto del deposito presso la segreteria;
  • Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività e passività accertate nel corso della Procedura, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro tre mesi dall’omologa o meno dell’accordo, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 3/2012 relativamente agli accordi di composizione, ovvero entro tre mesi dall’omologa o meno del piano del consumatore ai sensi dell’articolo 12-bis della Legge n. 3/2012.

All’Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma, del D.M. 202/2014. Il rapporto tra l’Organismo e il Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione e regolato da specifica lettera di incarico, sottoscritta dalle parti.

L’importo del secondo acconto (al preventivo) ed il saldo saranno così ripartiti:

  • 80% (compreso 4% per la cassa di previdenza) in favore del Gestore della crisi; tali spettanze matureranno solo ed esclusivamente nel momento in cui l’Organismo avrà incassato di volta in volta il dovuto da parte del debitore istante, rimettendo all’Associazione OCC Commercialisti Associati ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito;
  • Il restante 20% sarà trattenuto dall’Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso, commisurato all’attività svolta dall’Organismo e del Gestore nel caso di interruzione del procedimento senza la predisposizione da parte di quest’ultimo della relazione a lui richiesta per legge, è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 ed inoltre all’Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I compensi degli Ausiliari sono ricompresi fra le spese.

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